Ricordiamo che l’articolo 11, comma 4 del D.Lgs. n. 47 del 18 febbraio 2000, stabilisce che il pagamento dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto avvenga con un acconto e un saldo da versare, rispettivamente, entro il 16 dicembre di ciascun anno ed entro il 16 di febbraio dell’anno successivo.
Il saldo va versato, mediante modello F24, utilizzando il codice tributo “1713” e il periodo di riferimento da indicare è l’anno di imposta a cui si riferisce il versamento. Anche il saldo può essere compensato con il credito d’imposta maturato dalle imprese che hanno versato negli anni 1997 e 1998 l’anticipo delle ritenute sul TFR (il cd. 2% del TFR). In tal caso, il modello F24, va compilato indicando nella colonna “importi a credito compensati” il codice tributo “1250” e come anno di riferimento, l’anno di utilizzo del credito stesso e cioè il 2005.
Con la Circolare 34/E/2002 sono state poi fornite istruzioni in merito alle modalità di recupero dell’imposta sostitutiva versata in eccesso al momento del pagamento dell’acconto.