L’11 novembre 2005 scade il termine entro il quale i datori di lavoro devono adeguare le proprie attrezzature di lavoro alle nuove prescrizioni di sicurezza introdotte dall’art. 29, L. 18 aprile 2005, n. 62 (Legge Comunitaria 2004), recante un nuovo paragrafo 2-bis, “Ulteriori precisazioni minime di carattere generale per le attrezzature di lavoro” all’allegato XV, “Prescrizioni minime supplementari applicabili alle attrezzature di lavoro specifiche”. D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche (nella specie relative, in particolare, ai dispositivi di messa in moto e arresto,nonchè agli elementi mobili con rischio di contatto meccanico in grado di provocare incidenti).