Scade il termine di versamento, per i sostituti d’imposta che nei mesi di gennaio e febbraio hanno applicato la detassazione su voci variabili della retribuzione, in assenza di accordi o contratti collettivi di II livello, della differenza tra l’importo dell’imposta sostitutiva già versato e quanto effettivamente dovuto in applicazione delle ritenute ordinarie maggiorata degli interessi dell’1,5% su base annua.