Scade il termine entro il quale i soggetti, che si sono avvalsi della suddetta forma di condono prevista dalla L. 289/2002, devono versare la seconda rata relativa all’eccedenza scaturita dal versamento principale.
30/06/2004
Scade il termine entro il quale i soggetti, che si sono avvalsi della suddetta forma di condono prevista dalla L. 289/2002, devono versare la seconda rata relativa all’eccedenza scaturita dal versamento principale.