Il 16 febbraio 2011 scadrà il periodo transitorio di 6 anni previsto dall’articolo 5 del DM 3 novembre 2004 per la sostituzione dei dispositivi di apertura delle porte sulle vie di esodo non marcati CE (maniglioni antipanico). Ricordiamo inoltre l`obbligo di annotare le operazioni di manutenzione e controllo sul registro di cui all’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.