30/12/2006

IMPOSTE SUI REDDITI – PRESCRIZIONE

Scade il termine per gli avvisi d’accertamento che devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi nei termini di legge. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione a, l’avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (art. 43 DPR 600/73). Per i contribuenti che non si sono avvalsi delle sanatorie di cui agli articoli 7,8 e 9 della Legge 289/2002, il termine di accertamento è prorogato di due anni.

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