31/03/2006

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO AUTONOMO

Gli insediamenti industriali che, in tutto o in parte, si approvvigionano autonomamente di acqua (pozzi, derivazioni ecc.) devono denunciare i quantitativi di acque prelevate nell’anno 2005 entro il 31 marzo 2006 (D.g.r. 21.02.2003, n° 7/12194, di rettifica della D.g.r. 26 gennaio 2001, n°3235 che prevedeva la scadenza al 31gennaio di ogni anno).
L’utente deve compilare la denuncia utilizzando l’apposito modulo predisposto dalla Regione (Delibera n° 3235 del 26 gennaio 2001 – BURL n° 7, Serie Ordinaria, del 12 febbraio 2001) e la deve presentare alla Provincia nel cui territorio è ubicata la derivazione.
La mancata presentazione della denuncia annuale è soggetta a sanzione amministrativa e pecuniaria da 1.032 Euro a 5.164 Euro. Nei casi di particolare tenuità la sanzione è ridotta ad un quinto.

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