Ricordiamo che entro il 31 dicembre 2007 i detentori di apparecchi, in base al D. Lgs. n° 209/99, contenenti PCB e PCT di volume superiore a 5 dm3 (inclusi i condensatori di potenza per i quali il limite di 5 dm3 deve essere inteso come comprendente il totale dei singoli elementi di un insieme composito) e con una percentuale di PCB superiore allo 0,005% in peso (50 ppm) devono decontaminare o smaltire almeno il 70% degli apparecchi detenuti al 31 dicembre 2002. Entro il 31 dicembre 2009 i detentori dovranno decontaminare o smaltire il 100% degli apparecchi contenenti PCB e PCT. Fanno eccezione i trasformatori con concentrazione di PCB e PCT compresa tra lo 0,005 e lo 0,05 in peso (tra 50 ppm e 500 ppm), che potranno essere smaltiti alla fine della loro esistenza operativa. Il detentore degli apparecchi deve comunicare che il loro numero è cambiato all’ARPA territorialmente competente, entro 10 giorni dal cambiamento stesso (5).