Ricordiamo che lo scorso 21 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 21 che, attraverso l’art. 14, modifica il comma 3, lettera d) dell’art. 6 del Decreto Legislativo 286/2005 inserendo tra gli elementi essenziali del contratto scritto[1] di trasporto la clausola di adeguamento del corrispettivo del servizio al costo del carburante, a seguito delle variazioni (in aumento o in diminuzione) del prezzo del gasolio da autotrazione, come rilevate mensilmente dal Ministero della transizione ecologica, che superino del 2% il valore preso a riferimento al momento della stipula del contratto o dell’ultimo adeguamento del corrispettivo tra le parti.
Il mancato inserimento della suddetta clausola nel contratto scritto determinerà l’equiparazione dello stesso a un contratto non scritto.
In base a un ulteriore modifica introdotta dal Decreto, il corrispettivo nei contratti di merci su strada conclusi in forma non scritta si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati e aggiornati trimestralmente dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi dell’art. 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n.190.
Al fine di illustrare le novità introdotte e fornire suggerimenti operativi l’Area Economica dell’Associazione ha organizzato un webinar che si terrà
Giovedì 5 maggio 2022 – dalle ore 9:30 alle ore 10:30
Relatore: Avv. Pierguido Carmagnani
La partecipazione è libera e gratuita.
Le aziende interessate possono prenotare un consulto (in modalità remota) da remoto, personalizzato e gratuito segnalandolo a economico@assind.cr.it.
[1] Il contratto di trasporto di merci su strada per essere stipulato in forma scritta deve essere dotato di data certa e sono considerati contratti verbali anche quei contratti conclusi in forma scritta se privi di anche solo uno degli elementi essenziali riportati nel comma 3 dell’art. 6 del decreto legislativo 286/2005.