I sostituti di imposta devono versare:
* la trattenuta dalla retribuzione corrisposta in febbraio dell’addizionale comunale all’Irpef nella percentuale pubblicata nel sito internet dell’Amministrazione finanziaria del comune di residenza del dipendente calcolata all’atto delle operazioni di conguaglio effettuate in dicembre nei confronti dei dipendenti;
* per i dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro nel mese di febbraio l’addizionale comunale all’Irpef,nella percentuale pubblicata nel sito internet dell’Amministrazione finanziaria del comune di residenza, dei dipendenti calcolata all’atto delle operazioni di conguaglio effettuate in dicembre in un’unica soluzione, nonchè l’addizionale comunale sui redditi del corrente anno risultanti dal conguaglio effettuato nel mese di febbraio.