Scade il termine entro il quale i soggetti, che si sono avvalsi di una delle suddette forme di condono previste dalla L. 289/2002, devono versare la seconda e ultima rata relativa all’eccedenza scaturita dal versamento principale.
20/06/2004
Concordato su studi di settore (art. 7 L. 289/2002) – Integrativa semplice (art. 8 L. 289/2003) – Condono tombale (art. 9 L. 289/2002) – Liti potenziali (art. 15 L. 289/2002) – Versamento seconda rata dell’eccedenza
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- Scadenze