30/12/2004

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO – Prescrizione

Scade il termine per gli avvisi d’accertamento relativi alle rettifiche e agli accertamenti, a pena di decadenza, che devono essere notificati entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione l’avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (art. 57 – DPR 633/1972). Per i contribuenti che non si sono avvalsi delle sanatorie di cui agli articoli 7,8 e 9 della Legge 289/2002, il termine di accertamento è prorogato di due anni.

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