16/02/2007

Versamento UNICO

Scade il termine entro cui:
I sostituti di imposta devono versare al concessionario della riscossione con modalità telematiche (F24 online, F24 cumulativo, home banking) le ritenute su:
* retribuzioni di lavoro dipendente o compensi ad esse assimilati (compresi i compensi dei collaboratori coordinati e continuativi cod. 1004) corrisposti nel mese precedente;
* compensi di lavoro autonomo pagati nel mese precedente;
* cedole obbligazionarie scadute nel mese precedente anche se non pagate;
* provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio pagate nel mese precedente;
* premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente;
* interessi pagati nel mese precedente a residenti all’estero ovvero a soggetti diversi dalle imprese.
I sostituti di imposta devono versare telepaticamente (F24 online, F24 cumulativo, home banking) alla Regione di competenza con il cod. trib. 3802:
* la rata trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di gennaio dell’addizionale regionale all’Irpef calcolata all’atto delle operazioni di conguaglio effettuate in dicembre nei confronti dei dipendenti;
* per i dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro, l’addizionale regionale all’Irpef calcolata all’atto delle operazioni di conguaglio di fine anno 2006 in un’unica soluzione, nonché l’addizionale sui redditi 2007 risultante dal conguaglio in corso d’anno effettuato nel mese di gennaio.
I sostituti di imposta devono versare con modalità (F24 online, F24 cumulativo, home banking):
* la rata trattenuta dalla retribuzione corrisposta in gennaio dell’addizionale comunale all’Irpef calcolata all’atto delle operazioni di conguaglio effettuate in dicembre nei confronti dei dipendenti;
* per i dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro, l’addizionale comunale all’Irpef, calcolata all’atto delle operazioni di conguaglio di fine anno 2006 in un’unica soluzione, nonché l’addizionale comunale sui redditi 2007, nella percentuale pubblicata sul sito www.finanze.it del comune di residenza del dipendente, risultante dal conguaglio in corso d’anno effettuato nel mese di gennaio.
I sostituti d’imposta devono versare con modalità telematiche (F24 online, F24 cumulativo, home banking) con il cod. trib. 1713:
* il saldo dell’imposta sostitutiva dell’11% sul rendimento finanziario del trattamento di fine rapporto. Per il pagamento dell’imposta è ammessa l’utilizzazione, mediante compensazione con il cod. trib. 1250,del credito d’imposta di cui all’articolo 3 della legge 662/96, maturato per effetto del versamento dell’anticipo d’imposta sul trattamento di fine rapporto pagato nel 1997/1998.

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