31/01/2008

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO AUTONOMO – SCADENZA: 31 MARZO 2008

Gli insediamenti industriali che, in tutto o in parte, si approvvigionano autonomamente di acqua (pozzi, derivazioni ecc.) devono denunciare i quantitativi di acque prelevate nel 2007 entro il 31 marzo 2008 (D.g.r. 21.02.2003, n. 7/12194).
L’utente deve compilare la denuncia utilizzando il modulo predisposto dalla Regione (Delibera n. 3235 del 26 gennaio 2001 – BURL n. 7, Serie Ordinaria, del 12 febbraio 2001) e la deve presentare alla Provincia nel cui territorio è ubicata la derivazione.
L’utente può presentare la denuncia anche su supporto informatico.
La mancata presentazione della denuncia annuale è soggetta a sanzione amministrativa e pecuniaria da 1.500 euro a 6.000 euro. Nei casi di particolare tenuità la sanzione è ridotta ad un quinto.

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