Entro il 29 febbraio 2008 le imprese che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto devono inviare alle Regioni e alle Aziende Sanitarie Locali ASL), territorialmente competenti, una relazione sull’attività svolta.
Per quanto riguarda la Regione Lombardia, la scadenza è invece fissata a lunedì 31 marzo 2008 (Legge Regione Lombardia n. 17 del 29/09/2003) e la relazione dovrà essere inviata solo alla ASL e non più alla Regione.
La relazione, predisposta utilizzando il modello unificato approvato con provvedimento del Ministero dell’Industria, deve contenere:
? i tipi e le quantità di amianto usati e dei rifiuti di amianto;
? le attività svolte e i procedimenti applicati;
? i dati anagrafici degli addetti;
? il carattere e la durata delle loro attività e l’esposizione all’amianto a cui sono soggetti;
? le caratteristiche degli eventuali prodotti che contengono amianto;
? le misure di tutela dei lavoratori e dell’ambiente che si adottano e che sono in fase di adozione.
L’omissione dell’obbligo è sanzionata in via amministrativa con pena pecuniaria da € 2.582,00 a € 5.164,00.
La relazione dovrà essere trasmessa anche nel caso in cui l’attività soggetta all’obbligo sia nel frattempo cessata.