Ricordiamo che, ai sensi della legge n. 10/’91, entro il 30 aprile di ogni anno occorre inviare al Ministero dello Sviluppo Economico (FIRE – Casella Postale n. 2334 – 00185 Roma AD) la comunicazione del nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia. Tale obbligo deve essere assolto dai soggetti operanti nel settore industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell’anno precedente hanno registrato un consumo globale di energia, riferito alle diverse fonti (energia elettrica, gasolio, gas metano, olio combustibile, ecc.), superiore a:
? 10.000 TEP (tonnellate equivalenti di petrolio) nel settore industriale;
? 1.000 TEP negli altri settori.
La comunicazione deve essere ripetuta ogni anno da parte dei soggetti obbligati anche nel caso in cui non vi siano variazioni rispetto alla comunicazione dell’anno precedente. L’inottemperanza è punita con la sanzione amministrativa da 5.164,57 euro a 51.645,69 euro. Considerate le soglie piuttosto elevate segnaliamo che l’adempimento interessa poche realtà industriali con notevoli consumi energetici.